Articolo 1
È costituita l’associazione culturale denominata “Alessandro Mammucari”, di seguito detta Associazione, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Agisce nell’ambito delle leggi italiane, non ha fini di lucro ed ha durata indeterminata.
Articolo 2
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
L’associazione ha sede in Latina, attualmente in Via Claudio Monteverdi, 19.
Il trasferimento della sede nell’ambito del territorio del Comune di Latina non costituisce modifica del presente Statuto, per cui potrà essere deliberato dall’assemblea ordinaria.
Articolo 3
L’associazione ha lo scopo di diffondere la “cultura del dare” attraverso lo sviluppo di un dialogo che aiuti a formare uomini e rapporti nuovi, che contribuiscano a vivificare tutti i vari ambiti del tessuto sociale.
L’associazione nasce e vuole operare come “gruppo di iniziativa sociale e culturale”, ispirandosi al movimento “Umanità nuova”.
Articolo 4
L’associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Per perseguire gli scopi sociali l’associazione, in particolare, si propone di svolgere attività nel settore della formazione e della promozione della cultura e dell’arte.
In particolare, per perseguire i suddetti scopi sociali, l’associazione si propone di:
• Promuovere progetti.
• Organizzare eventi (workshop, tavole rotonde, convegni, conferenze).
• Produrre materiale informativo-divulgativo (cartaceo-multimediale).
• Organizzare interventi di formazione.
• Effettuare azioni ed opere proprie, secondo le finalità sociali.
Gli interventi e le attività avranno per oggetto i seguenti ambiti:
politica;
economia e lavoro;
educazione;
salute;
comunicazione;
dialogo interculturale;
giustizia e diritti dei cittadini;
ambiente;
arte;
famiglia.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e la collaborazione con altre associazioni, società, Enti o individui aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Soci Fondatori: sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo.
Soci Ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che, condividendo i fini statutari, previa domanda scritta e conseguente approvazione all’unanimità del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione.
Tutti i soci, fondatori e ordinari, hanno uguale diritto di voto per l’adozione di tutte le deliberazioni, ed in particolare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Soci Onorari: sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, pur non facendo parte dell’associazione, abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione; detti soci non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Soci Sostenitori: sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche e gli enti che, pur non facendo parte dell’associazione, ne contribuiscono agli scopi in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura: detti soci non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
I soci Onorari e Sostenitori possono partecipare come osservatori alle riunioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 6
I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.
Articolo 7
La qualità di socio cessa per:
• Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
• Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
• Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degliaddebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, eredità, legati e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
e) contributi di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o occasionali.
Il patrimonio sociale è indivisibile.
Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci.
b) il Consiglio Direttivo.
c) il Presidente.
d) il Collegio dei Sindaci.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Tutti i soci hanno diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria.
Articolo 11
L’assemblea ordinaria è competente per:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo;
b) l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta il numero;
c) la nomina del Collegio dei Sindaci;
d) l’approvazione del regolamento interno sulla base di un testo predisposto dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12
L’assemblea straordinaria è competente per:
a) modificare il presente statuto;
b) deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno l’ottanta per cento dei soci aventi diritti al voto.
Articolo 13
L’assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati con lettera raccomandata o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data fissata della riunione o mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data fissata della riunione.
Nell’avviso di convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia della prima che dell’eventuale seconda convocazione.
L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà dei soci; in questo caso la richiesta va presentata per iscritto al Presidente esplicitando i punti da porre all’ordine del giorno e fornendo una breve e chiara motivazione.
Articolo 14
I soci in regola con il versamento della quota sociale possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 15
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Articolo 16
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, che ne determina di volta in volta i componenti in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a undici.
Il Presidente dell’associazione è nominato successivamente dallo stesso Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
La prima nomina del Consiglio Direttivo è disposta concordemente dai fondatori nell’atto costitutivo dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; la predisposizione del bilancio consuntivo dell’associazione, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea; la determinazione delle quote annuali dovute dai soci.
In particolare è competenza del Consiglio Direttivo:
eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo;
nominare tra i suoi componenti il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
redigere il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività dell’associazione;
predisporre il programma annuale di attività e definire le linee generali del programma a medio termine dell’associazione;
stabilire l’ammontare delle quote sociali annue;
decidere sulle domande di ammissione di nuovi soci;
vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
predisporre i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
determinare criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati.
Al Consiglio Direttivo è demandata qualsiasi altra competenza che non sia espressamente riservata ad altri organi dal presente Statuto o dalla legge.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di particolari problemi e la realizzazione di specifici progetti.
Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i rimborsi.
Articolo 18
I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti fra i soci fondatori o, in mancanza di soci fondatori disponibili, tra i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa da un periodo di almeno tre anni.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo si raduna su iniziativa del Presidente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore successive.
La convocazione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno nonché la data, il luogo e l’ora della riunione.
Articolo 20
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro membro nominato dagli intervenuti.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio Direttivo dovranno intervenire personalmente alle riunioni.
Non sono ammesse deleghe.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
PRESIDENTE
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, in relazione al compimento di tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. La prima nomina è disposta nell’atto costitutivo.
Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile al fine di consentire la ratifica del proprio operato.
In particolare, il Presidente è tenuto a dare relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione all’assemblea dei soci.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.
TESORIERE
Articolo 22
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio consuntivo dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.
Articolo 23
Il potere di quietanzare l’avvenuta riscossione di somme da parte dell’Associazione spetta, oltre che al Presidente, anche al Tesoriere.
Il potere di rappresentare l’Associazione in tutti i rapporti bancari di conto corrente o di qualunque altro tipo, compresi il potere di firma degli assegni bancari e la disposizione dei bonifici, è attribuito congiuntamente ad almeno due soggetti fra Presidente,
Vice-Presidente e Tesoriere.
COLLEGIO DEI SINDACI
Articolo 24
Il Collegio dei sindaci è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non aderenti all’associazione.
Il Collegio è nominato dall’Assemblea ogni volta che si provveda al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Sindaci svolge i compiti demandati dal Codice Civile al Collegio Sindacale delle società di capitali e partecipa alle sedute degli Organi dell’Associazione.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 25
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Spetta al Consiglio Direttivo predisporre il bilancio consuntivo, che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 26
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma sarà interamente devoluto ad altre associazioni che perseguono le stesse finalità sociali della associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
FORO COMPETENTE
Articolo 27
Per ogni controversia è competente il Foro di Latina.
NORME FINALI
Articolo 28
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.